GREEN PASS e Privacy: le regole per le aziende
Il D.L. 127/21 ha esteso l’obbligo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 di Green Pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.
Di seguito le disposizioni riguardanti il settore privato in merito al controllo del GREEN PASS:
- Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, per accedere ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta il Green Pass;
- La disposizione si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa/ di formazione/ di volontariato nei luoghi di lavoro, anche se hanno contratti esterni. Anche il lavoratore autonomo che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il tirocinante, devono essere in possesso del Green Pass;
- Il datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della Green Pass da parte dei lavoratori;
- I controlli dovranno essere effettuati esclusivamente mediante l’App VerificaC19, da scaricare su dispositivo mobile. Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, potrà essere il datore di lavoro o un suo delegato, individuato formalmente, a svolgere tale attività di verifica;
- Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della Green Pass o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Precisazioni sul trattamento dei dati nell’attività di verifica
Vogliamo sottolineare come non sia possibile per i datori di lavoro raccogliere “elenchi” di soggetti controllati o tenere “registri” da far compilare ai delegati al controllo. L’attività di reporting del controllo effettuato, anche se a campione, non può comportare il trattamento di dati dei soggetti sottoposti a controllo.
SANZIONI
L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro.
Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre, si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Nell’ottica di facilitare la gestione di questo ulteriore impegno per le aziende, è possibile scaricare gratuitamente di seguito la documentazione di base:
- Procedura controllo Green Pass
- Informativa Privacy da esporre e consegnare ai lavoratori
- Lettera di nomina per addetto al controllo Green Pass
- Vademecum Green Pass
- Facsimile cartello da esporre agli ingressi
Qualora avessi dei dubbi sullo stato di conformità della tua azienda in materia privacy (GDPR) o di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/01), contattaci per un confronto tecnico:
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